Title 3

PROVVEDIMENTO 05.06.2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminata la richiesta di verifica preliminare presentata da Air Pullman S.p.A. ai sensi dell’art. 17 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Visti gli atti d’ufficio;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

1. Trattamento di dati mediante sistemi di localizzazione satellitare e di sistemi di registrazione di eventi di guida

1.1. Air Pullman S.p.A., società che gestisce linee di trasporto pubblico, ha presentato una richiesta di verifica preliminare ai sensi dell’art. 17 del Codice, relativa al trattamento di dati personali dei conducenti dei veicoli in dotazione –nonché di quelli a disposizione delle società controllate “Air Pullman Noleggi s.r.l.” e “Saco s.r.l.”– conseguente all’utilizzo di un sistema satellitare di localizzazione basato su tecnologia Gps (Global Positioning System). Tale sistema, comprensivo della gestione di una banca dati e del portale messi a disposizione della società di trasporto, verrebbe fornito da Digigroup s.r.l. (di seguito, denominata “fornitore del servizio”). Unitamente ai trattamenti effettuati mediante il sistema, la cui installazione è presupposto per partecipare a gare relative all’affidamento di servizi di trasporto pubblico locale, verrebbero trattate, con l’ausilio del fornitore del servizio, ulteriori informazioni relative allo “stile di guida” del conducente e ad alcuni parametri (quali la pressione nei serbatoi freni a inizio e fine frenata e la velocità del veicolo, anche durante la frenata) rilevati in occasione di eventuali sinistri mediante un dispositivo di registrazione e trasmissione dei dati (“event data recorder”, denominato dalla società “black box”).

Nel complesso, la società sarebbe in grado di:

a. localizzare geograficamente i propri veicoli su una mappa cartografica e di conoscerne velocità e direzione;

b. verificare l’osservanza, da parte dei conducenti, della normativa in tema di circolazione stradale e delle prescrizioni aziendali;

c. valutare la sicurezza e il “comfort” della condotta di guida degli autisti; d. analizzare il consumo di carburante (e l’efficienza energetica) nella fase di marcia;

e. ricostruire la dinamica di eventuali sinistri;

f. riscontrare anomalie tecnico-meccaniche dei veicoli.

1.2. Secondo quanto prospettato dalla società, il trattamento di dati personali riferiti ai conducenti per mezzo di un codice identificativo appositamente cifrato, associati a quelli necessari per la localizzazione del veicolo (posizione in tempo reale del veicolo, data e ora di transito, velocità sostenuta e direzione percorsa), servirebbe a “garantire la sicurezza dei passeggeri e del mezzo rintracciandone sul percorso la posizione, per ogni necessità di intervento che assicuri l’espletamento del servizio a favore dei passeggeri e la possibilità di assistenza ai medesimi” (cfr. richiesta di verifica preliminare, p. 4). Le predette informazioni, acquisite automaticamente dal sistema di bordo secondo criteri concordati previamente con il fornitore del servizio (all’accensione e allo spegnimento del veicolo; ogni cinque minuti con veicolo fermo o in movimento; ogni cinque km con veicolo in movimento; all’inizio e al termine di ogni fermata: cfr. allegato A alla menzionata richiesta), confluirebbero in una banca dati gestita dal fornitore medesimo.

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