– La Cassazione ha affermato la responsabilità del gestore di un sito per aver mantenuto sulla bacheca della community del sito stesso un post diffamatorio. La sentenza 54946 della V Sez. Penale della Cassazione (disponibile nella sezione Data Base/Archivi, sotto Diritto dell’informatica – Giurisprudenza) ha confermato la sentenza di condanna per diffamazione, emessa dalla C.d.A di Brescia nei confronti del gestore di un sito che, nella community del sito, aveva pubblicato un post diffamatorio nei confronti del sig. Tavecchio, presidente della FIGC. Il gestore, che non negava il contenuto diffamatorio del post, aveva ricevuto per tempo il certificato penale del Tavecchio, da cui avrebbe potuto comprendere la natura gravemente offensiva di quanto pubblicato, ma aveva omesso di cancellare il post per parecchi mesi. Da qui la motivazione della condanna. La sentenza, che riapre il dibattito sulla responsabilità di chi gestisce una area ove gli utenti possono pubblicare i propri commenti, non dà una motivazione specifica rispetto al perché e/o quando sussista la responsabilità del sito, ma si limita a valutare il ricorso rispetto alla motivazione della Corte d’Appello. Un elemento però salta agli occhi: nel caso specifico, infatti, la inattività del gestore (pur consapevole della natura diffamatoria, alla luce del certificato penale ricevuto) è stato l’elemento che ha fatto scattare la condanna ed è stato ciò che sembra aver spinto la S.C. verso il rigetto del ricorso.
http://www.studiozallone.it/view/law/cassazione-sez-v-penale-14-07-2016-n-54946-0-0