News n. 4 – licenziamento legittimo

La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, posto che il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione.” Con queste parole la Cassazione, nel giudicare il ricorso di una dipendente contro il suo licenziamento, ha respinto il ricorso stesso, confermando la sentenza della C.d.A. di Bologna. La condotta contestata era quella di una frase particolarmente ingiuriosa nei confronti dell’azienda e della proprietà. Trattandosi di soggetti facilmente individuabili, secondo la SC la condotta integrava gli estremi della diffamazione, giustificando la risoluzione del rapporto di lavoro. Così la Cassazione, Sezione Lavoro, 27.04.2018 n. 10280. Da segnalare invece un’altra sentenza, sempre della SC, che ha confermato l’illegittimità di un licenziamento comminato per aver pubblicato un post ritenuto diffamatorio dal datore di lavoro (Cassazione, 31.01.2017, n. 2499). In quest’ultimo caso, però, la fattispecie era abbastanza diversa in quanto il post era di natura più sarcastica e non platealmente offensivo come nel primo caso, e soprattutto era stato inserito nella chat riservata ai dipendenti, quindi non era visibile da tutti. Tutte e due le sentenze sono disponibili sul nostro sito, alla voce Data Base-Archivi-Social Network-Giurisprudenza

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