E’ stata pubblicata la circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 in cui l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce istruzioni in relazione alle istanze di installazione di impianti di videosorveglianza. La circolare è particolarmente importante in quanto va nella direzione di semplificare sia i controlli da parte delle DTL che, soprattutto, gli accorgimenti da adottare (o far adottare) da parte dei datori di lavoro. In particolare si sottolinea come, con la modifica dell’articolo 4 dello Statuto del Lavoratori, non sia necessario che eventuali ispezioni siano fatte da personale tecnico. Venendo poi agli accorgimenti da imporre ai datori di lavoro, la circolare specifica che le condizioni poste per l’utilizzo dell’impianto devono essere “necessariamente correlate alla specifica finalità individuata nell’istanza senza, però, particolari ulteriori limitazioni di carattere tecnico che talvolta finiscono per vanificare l’efficacia dello stesso strumento di controllo”. Inoltre, pur se la ripresa dei lavoratori deve essere il più possibile incidentale, in relazione alle finalità perseguite nulla impedisce l’inquadramento del lavoratore “senza introdurre condizioni quali, per esempio, l’angolo di ripresa della telecamera oppure l’oscuramento del volto del lavoratore”. Infine la circolare stabilisce un altro principio fondamentale: è inutile richiedere planimetrie e prevedere la indicazione della ubicazione esatta delle telecamere, in quanto in ambito lavorativo le planimetrie spesso cambiano con estrema frequenza. Un provvedimento basato sulla fotografia dei luoghi in un determinato momento perde di significato quando lo stato dei luoghi viene modificato, cosa che può avvenire per più vari motivi senza che siano per questo cambiate le finalità che rendono necessario l’impianto. La circolare riporta un po’ di ragionevolezza in una materia che sembrava aver preso una piega quasi vessatoria, con complicatissime planimetrie, angoli di visuale e limitazioni di ogni genere, che ora, si spera, saranno eliminate.
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