Il Tribunale di Roma, decidendo in via cautelare su un ricorso d’urgenza presentato da Casa Pound, ha ordinato a Facebook la riattivazione delle pagine precedentemente chiuse. Ricordiamo che si tratta di una ordinanza in un procedimento cautelare, quindi occorrerà aspettare il successivo giudizio di merito per avere una decisione definitiva, ma vi sono alcuni spunti interessanti nella decisione che vale la pena sottolineare. Il primo riguarda la natura fi Facebook che, per la sua rilevanza planetaria, è stato equiparato ad un servizio pubblico. NATURA PUBBLICISTICA DI UN SOCIAL NETWORK Prima di tutto il tribunale ha sottolineato il ruolo preminente di Facebook: “il servizio Facebook è utilizzato da oltre 2,8 miliardi di utenti in tutto il mondo ed è accessibile tramite diversi canali, tra i quali il sito web www.facebook.com e le applicazioni per dispositivi mobili e tablet: nessun dubbio pertanto può sussistere sul ruolo centrale e di primaria importanza ricoperto dal servizio di Facebook”. Ricostruito così il ruolo di Facebook, il Tribunale ne ha poi valutato la natura, che ha ritenuto essere una natura sostanzialmente pubblicistica, concludendo quindi che nei suoi rapporti con gli utenti esso debba attenersi al rispetto dei principi di pluralismo costituzionalmente tutelati dall’art. 49 della Costituzione in base al: “rilievo preminente assunto dal servizio di Facebook (o di altri social network ad esso collegati) con riferimento all’attuazione di principi cardine essenziali dell’ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (49 Cost.), al punto che il soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico italiano”. Pertanto, secondo il Tribunale, il rapporto tra Facebook e gli utenti non sono assimilabili al rapporto tra due soggetti privati qualsiasi, visto per l’appunto il ruolo preminente di Facebook, che ha quindi un obbligo di rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali, rispetto che per il social network costituisce “condizione e limite nel rapporto con gli utenti che chiedano l’accesso al proprio servizio”. Il Tribunale ha poi sottolineato che la decisione di chiudere la pagina (in realtà le pagine chiuse erano due, quella dell’associazione e quella del suo segretario/leader) per alcune dichiarazioni fatte al di fuori del social network e che, comunque, ci si sarebbe potuti limitare alla cancellazione dei post ritenuti non conformi alle regole di comportamento, senza arrivare alla chiusura delle pagine. FACEBOOK HA NATURA DI SERVIZIO PUBBLICO? Se su questo ultimo aspetto (eliminazione dei post invece della chiusura) la decisione del Tribunale non è contestabile, se non conoscendo bene i fatti che hanno portato alla chiusura delle pagine, restano invece non pochi dubbi sull’aver attribuito a Facebook una natura di soggetto pubblico (alla stregua della RAI, per intenderci), con obblighi specifici in merito al rispetto del pluralismo democratico di cui all’articolo 49 della Costituzione. Su questo aspetto credo che gli amici più esperti in Diritto Pubblico avranno molto da dire e che sarà probabilmente il maggior argomento di dibattito nel giudizio di merito. Il testo completo della ordinanza è disponibile nella sezione Social Networks – Giurisprudenza
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