News n. 13 – controlli difensivi – cedu – sentenza 17.10.2019

VIDEOSORVEGLIANZA – CONTROLLI DIFENSIVI La Corte Europea dei Diritti dell’uomo (CEDU) lo scorso 17 Ottobre ha emesso una decisione di notevole rilievo in materia di videosorveglianza e controlli difensivi nel caso di cinque dipendenti di un supermercato licenziati dopo essere stati sorpresi a rubare grazie ad alcune telecamere nascoste, che ne avevano rivelato l’attività illecita. Impugnati i licenziamenti, nel corso della istruttoria presso le Corti spagnole era emerso che il datore di lavoro aveva installato un serie di telecamere, alcune ben visibili ed alcune nascoste. Il datore di lavoro aveva informato lavoratori e sindacato sulla installazione delle telecamere visibili (apponendo anche gli appositi cartelli), senza però informare nessuno sulla esistenza delle telecamere nascoste, telecamere che inquadravano le casse. L’installazione del sistema di videosorveglianza si era resa necessaria in seguito alla evidenza di ripetuti ammanchi e differenze di inventario. Grazie alle immagini riprese con le telecamere nascoste erano stati individuati vari dipendenti che avevano sottratto beni al supermercato, da soli o con l’aiuto di complici, dipendenti che erano poi stati licenziati. Le corti spagnole di vari gradi avevano dichiarato la legittimità dei licenziamenti e contro queste decisioni cinque lavoratori avevano presentato ricorso alla CEDU, lamentando la violazione dell’articolo 8 della Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo. La CEDU nella propria decisione ha confermato che le sentenze spagnole non hanno violato la Convenzione ed ha stabilito la liceità dei controlli difensivi, anche indipendentemente dal fatto che alcune telecamere fossero nascoste e non dichiarate, sulla base di alcuni principi molto importanti e da valutare sempre quando si debbano disciplinare queste situazioni. I CONTROLLI DIFENSIVI – LICEITÀ Prima di tutto secondo la Corte l’articolo 8 della Convenzione, pur lasciando alla discrezionalità dello Stato l’adozione di misure per disciplinare l’uso di strumenti di controllo sul luogo di lavoro, stabilisce dei confini precisi: i controlli devono essere proporzionati e devono esistere garanzie adeguate atte ad evitare abusi da parte dei datori di lavoro. LA VIDEOSORVEGLIANZA – PRINCIPI E DISCIPLINA La Corte ha poi ricordato che, sulla base delle note sentenze Barbulescu (disponibile su http://www.studiozallone.it/view/law/cedu-12-gennaio-2016-0-0-0) e Kopke, i seguenti principi si applicano alla video-sorveglianza: 1. Obbligo di informazione: I dipendenti devono essere informati circa l’esistenza dell’impianto di video-sorveglianza. 2. La proporzionalità dei controlli: va valutata la ampiezza dei luoghi controllati, la durata dei controlli ed il numero di persone autorizzate ad avere accesso alle immagini. 3. La necessità dei controlli: il datore di lavoro deve avere un motivo legittimo e sufficientemente provato per attivare i controlli. 4. Le alternative possibili: se cioè il datore di lavoro avrebbe potuto raggiungere il medesimo scopo facendo uso di strumenti meno invasivi. 5. Le conseguenze dei controlli: questo requisito non va inteso nel senso di limitare la possibilità di uso delle immagini, ma se l’uso sia stato coerente con le finalità del controllo, requisito che non sarebbe soddisfatto, per esempio, nel caso in cui le immagini siano poi utilizzate per scopi diversi ed ulteriori. 6. L’esistenza di garanzie adeguate: per esempio attraverso norme che impongano l’obbligo di fornire informazione sui controlli, che consentano la possibilità di fare ricorso contro i controlli stessi, ecc. Su ognuno di questi punti, secondo la CEDU, la decisione di confermare i licenziamenti da parte dei tribunali spagnoli era stata corretta. In particolare, la Corte ha notato come in un luogo aperto al pubblico come un supermercato vi sia una minore aspettativa di riservatezza rispetto ad altri luoghi, visto che i lavoratori sono esposti alla visibilità da parte dei loro colleghi e dei clienti. Le immagini in questione avevano riguardato le casse, quindi una area abbastanza limitata, e la ripresa delle immagini era cessata quindici giorni dopo l’attivazione del sistema, una volta ottenuta la prova degli illeciti, illeciti che poi erano stati confermati anche da altri controlli sugli scontrini. Infine, la video-sorveglianza era pienamente giustificata dagli ammanchi scoperti dal supermercato che avevano portato all’attivazione delle telecamere e l’aver nascosto l’esistenza di alcune telecamere era giustificata dalla circostanza che, operando diversamente, si sarebbe compromesso lo scopo finale della installazione, cioè l’individuazione dei responsabili e la fine dell’illecito. LA VIDEO-SORVEGLIANZA ED IL GDPR Come è abbastanza evidente, vi è una stretta connessine tra il tema dei controlli datoriali e quello della protezione dei dati, confermato dai criteri stabiliti dalla decisione della CEDU, che riecheggiano molto quanto previsto dal regolamento 679/2016. Su questo punto ricordiamo come lo EDPB (European Data Protection Board) nella sessione del 15 Luglio scorso abbia adottato delle linee guida sulla video sorveglianza https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations/2019/guidelines-32019-processing-personal-data-through-video_en, sottoposte poi ad una consultazione pubblica fino al 9 settembre scorso, e di cui si aspetta l’adozione nella forma definitiva. LA SENTENZA La sentenza è disponibile sul nostro sito alla pagina http://www.studiozallone.it/view/law/controlli-difensivi-sentenza-17-10-2019-0-0-0

http://www.studiozallone.it/view/law/controlli-difensivi-sentenza-17-10-2019-0-0-0

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