La pubblicazione su youtube di un video senza l’autorizzazione del soggetto ripreso nel video integra la violazione della legge sulla privacy

E’ appena stata pubblicata una recentissima sentenza della III Sez. Penale della SC, che ha stabilito due interessanti principi in materia di pubblicazione di un video su Youtube. Secondo la Sentenza, (III Sez. Penale, 10 settembre – 8 ottobre 2015, n. 40356), la pubblicazione del video integra sia la fattispecie di violenza privata, che quella di trattamento illecito di dati. Il caso esaminato e deciso dalla Cassazione riguardava una persona (la parte offesa) costretta dall’imputato ad avere contatti informatici con lui sotto continue minacce di pubblicazione in rete di un video che la ritraeva in pose oscene. La Corte di merito aveva condannato l’imputato, riconoscendo che la sua condotta integrava sia il reato di violenza privata che il trattamento illecito dei dati. Respingendo il ricorso dell’imputato, per quanto riguarda la violenza privata, la SC ha stabilito che: “il delitto di violenza privata si consuma ogni qual volta l’autore con la violenza o con la minaccia lede il diritto del soggetto passivo di autodeterminarsi liberamente, costringendolo a fare, tollerare od omettere qualcosa. Al contrario della minaccia che ha natura formale, la violenza privata è un reato di danno, nel quale la condotta sanzionata si realizza con la coartazione della volontà altrui e l’evento lesivo si concretizza nel comportamento coartato di colui che l’ha subita”. Era stato accertato nel corso del processo che, ogni qual volta la ragazza offesa si rifiutava di rispondere ai contatti da parte dell’imputato, costui la minacciava di pubblicare un video in suo possesso; in questo modo aveva coartato la volontà della donna e la sua capacità di autodeterminazione, e ciò integrava la fattispecie di violenza privata continuata. Per quanto riguarda invece il reato di trattamento illecito di dati personali, la Corte ha sottolineato che la norma dell’articolo 167 richiede l’esistenza del nocumento per integrare il reato. Seguendo precedenti pronunce in merito (cfr. Sez. 5^, Sentenza n. 44940 del 28/09/2011- 02/12/2011), la Corte ha ribadito che il concetto di “nocumento” è molto più ampio del concetto di danno, e comprende qualsiasi effetto capace di recare pregiudizio, indipendentemente dall’esistenza di un vero e proprio danno. Infine, la Corte ha sottolineato che , mentre nella dizione della vecchia 675/1996 l’esistenza del nocumento costituiva solo una aggravante del reato, con il testo dell’art. 167 l’esistenza del nocumento è diventato elemento essenziale del reato. Nel caso specifico, il nocumento consisteva nella pubblicazione su Youtube, con la conseguente lesione sia del diritto all’immagine che del diritto alla riservatezza.

http://www.studiozallone.it/view/law/cassazione-sez-iii-penale-08-10-2015-n-40356-0-0

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