E-mail equivale ad un documento informatico con firma semplice – ordinanza del 22.2.2015

La corrispondenza inviata attraverso e-mail e non attraverso posta certificata è comunque qualificabile come un documento con firma elettronica semplice , come tale, liberamente valutabile dal giudice tenendo conto delle caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità, secondo quanto previsto dall’art. 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale. Sulla base di questa qualifica giuridica il Tribunale di Termini Imerese, con ordinanza del 22.2.2015 ha condannato una società al pagamento dei compensi dovuti ad un consulente sulla base della documentazione esibita, che consisteva in uno scambio di e-mail. Nella sua ordinanza del 22.2.2015 il tribunale di Termini Imerese ha svolto una approfondita analisi dei vari tipi di firma e di documento pervisti dal Codice dell’Amministrazione Digitale, arrivando alla conclusione che lo scambio di semplici e-mail, quindi non di PEC, sia sufficiente a soddisfare l’onere probatorio (in questo caso) dell’attore. Ripetendo il percorso già svolto a suo tempo dal Tribunale di Mondovì (7.6.2004), il Tribunale ha stabilito che, per poter avere valore probatorio, la mail dovesse rientrare nella categoria di documenti informatici con firma semplice, come tali liberamente valutabili dal giudice; diversamente, non essendo il documento munito di firma autografa, non avrebbe avuto alcun valore probatorio. Il Tribunale, nella propria ordinanza, ha riconosciuto che per inviare la mail è necessario accedere ad una area riservata attraverso l’utilizzo di user-id e password, cioè un sistema di autenticazione informatica. Questo meccanismo, per quanto semplice, soddisfa i requisiti d di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità richiesti dall’articolo 21 del C.A.D., facendo ricadere quindi la e-mail nella categoria di documento informatico con firma semplice. Pertanto, poiché dall’insieme delle mail esibite risultava senza dubbio l’affidamento di una consulenza, il compenso pattuito ed il lavoro svolto, il Tribunale ha condannato il convenuto al pagamento del corrispettivo pattuito e risultante dalle e-mail.

http://www.studiozallone.it/view/law/212

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