E’ legittima l’installazione di una telecamera all’interno dell’azienda per impedire furti

Non è soggetta alla disciplina dell’art. 4, c. 2 Statuto dei Lavoratori l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo poste a tutela del patrimonio aziendale dalle quali non derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, né risulti in alcun modo compromessa la dignità e la riservatezza dei lavoratori.” Questo il principio sancito da una recentissima sentenza della Sezione Lavoro della Cassazione (n. 22662 dell’otto Novembre 2016). Stabilendo questo principio la Sezione Lavoro della Cassazione ha ribaltato una sentenza della Corte di Appello di Torino Il caso era quello del licenziamento di una dipendente, sorpresa a rubare dalla cassaforte dell’azienda tramite le immagini acquisite attraverso una telecamera che, per ovvi motivi di sicurezza, inquadrava la cassaforte stessa. La Corte di Appello nella propria sentenza aveva stabilito che, poiché la telecamera avrebbe potuto inquadrare anche i lavoratori che transitavano davanti ad essa (e quindi era possibile un controllo, anche se saltuario, dei lavoratori), occorreva l’accordo sindacale. La Cassazione invece, rilevando che la telecamera era finalizzata non al controllo della prestazione lavorativa ma alla prevenzione di eventuali illeciti, ha stabilito che la sua installazione non rientrava nella previsione del secondo comma dell’articolo 4, vecchio testo. La Corte ha anche rilevato che non risultava lesa la dignità dei lavoratori e che la Corte di Appello non aveva effettuato alcuna verifica in merito. La sentenza è disponibile alla pagina http://www.studiozallone.it/view/law/cassazione-sez-lavoro-08-11-2016-n-22662-0-0

http://www.studiozallone.it/view/law/cassazione-sez-lavoro-08-11-2016-n-22662-0-0

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