Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 15 Ottobre 2014, ha accolto la richiesta di cancellazione di dati personali presentata con ricorso di urgenza ex art. 700 c.p.c. Nel caso specifico si trattava di un soggetto che era stato iscritto per errore nell’archivio del CAI (Centro di Allarme Interbancario), con tutte le potenziali conseguenze pregiudizievoli derivanti da tale iscrizione (tra l’altro il ricorrente lamentava la mancata concessione di un finanziamento, proprio a causa di questa iscrizione). Il Tribunale di Milano, nella propria ordinanza, ha dichiarato che, dopo la abrogazione del sesto comma dell’articolo 152 del codice privacy è operante lo strumento cautelare atipico di cui appunto all’articolo 700.c.p.c. Ricordiamo che, in materia di applicabilità del ricorso di urgenza ex art. 700, il Tribunale di Monza, con ordinanza del 6 Luglio 2009, aveva invece preso una posizione diametralmente opposta (nel caso specifico si trattava di un diritto di accesso e di esibizione di dati personali del ricorrente) dichiarando la non esperibilità del ricorso ex art. 700.
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